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Calendario scolastico

Area Famiglie

Sintesi Calendario Scolastico Regionale
A.S. 2011-2012

 

Inizio lezioni

Termine lezioni

Scuola dell'Infanzia

12 settembre 2011

30 giugno 2012

Scuola Primaria

12 settembre 2011

9 giugno 2012

Scuola Secondaria di 1° grado

12 settembre 2011

9 giugno 2012

Festività nazionali

Tutte le domeniche; 1° novembre: festa di tutti i Santi; 8 dicembre: Immacolata Concezione; 25 dicembre: Natale (domenica); 26 dicembre: Santo Stefano; 01 gennaio: Capodanno (domenica);6 gennaio: Epifania; 09 aprile Lunedì dell'Angelo; 25 Aprile: Anniversario della Liberazione; 01 maggio: festa del Lavoro; 2 giugno: festa nazionale della Repubblica; Festa del Santo Patrono .

La sospensione delle lezioni è inoltre stabilita nei seguenti periodi:

31 ottobre 2011, Ponte del 1° novembre; dal 23 dicembre 2011 al 07 gennaio 2012, vacanze natalizie; dal 05 aprile 2012 al 10 aprile 2012, vacanze pasquali; 30 aprile 2012, ponte del 1° maggio.

DELIBERA GIUNTA REGIONALE: n. 276 del 10/06/2011

OGGETTO: “Calendario Scolastico Regionale 2011/2012 ”

Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 138, comma 1, lett. d e Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 74.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Istruzione e Politiche per i Giovani;

VISTI gli articoli 33, 34, 117, comma 3° e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Regionale, ed in particolare l’art. 7;

VISTO l’art. 138 comma 1, lettera d del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico;

VISTO l’art. 153 comma 2, lettera d della Legge Regionale del 6 agosto 1999, n. 14 che recepisce la delega prevista dell’art. 138 comma 1, lettera d del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l’art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” che al comma 3 dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione ed al comma 2 individua come periodo di svolgimento delle attività didattiche quello compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno;

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di attribuzione di autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare:

- l’art. 4 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell’insegnamento;
- l’art. 5 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa e nel rispetto delle determinazioni adottate in materia dalle Regioni;
- l’art. 5 comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in modo flessibile l’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

RITENUTO di dover esercitare la competenza regionale nella definizione del calendario, al fine di:

a) permettere agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche l’adozione, in tempo utile, dei provvedimenti di competenza;
b) facilitare alle famiglie la programmazione dei propri impegni, evitando a quelle con più di un figlio i disagi derivanti da periodi di interruzione delle attività didattiche eccessivamente diversificati;

CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali è determinato dal ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca come segue:

- tutte le domeniche;
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione;
- 25 dicembre: Natale (domenica);
- 26 dicembre: Santo Stefano;
- 01 gennaio: Capodanno (domenica);;
- 6 gennaio: Epifania;
- 09 aprile Lunedì dell’Angelo;
- 25 Aprile: Anniversario della Liberazione;
- 01 maggio: festa del Lavoro;
- 2 giugno: festa nazionale della Repubblica;
- Festa del Santo Patrono.

RITENUTO opportuno di determinare in modo uniforme la data di inizio delle lezioni nel territorio regionale il giorno 12 settembre 2011 per la scuola dell’infanzia nonché per tutti gli ordini e gradi d’istruzione;

RITENUTO altresì opportuno stabilire le seguenti date di termine delle lezioni:

- 09 giugno 2012 per la scuola primaria e secondaria di I e II grado
- 30 giugno 2012 per la scuola dell’infanzia;

PRESO ATTO, che i giorni complessivi di lezione per l’anno scolastico 2011-2012 a seguito di quanto sopra, e detratti i giorni di festività e sospensione obbligatoria, saranno rispettivamente:

- 207 per le scuole primarie e secondarie di I e II grado
- 225 per la scuola dell’infanzia;

RITENUTO opportuno, confermare che è all’interno dei giorni sopra riportati le Istituzioni scolastiche hanno la possibilità di:

- definire gli adattamenti più opportuni a soddisfare le esigenze del piano dell’offerta formativa, concordandoli con gli Enti territoriali preposti alla erogazione dei servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti, ecc.);
- affrontare eventuali necessità di chiusure dovute sia ad imprevedibili eventi sopraggiunti che all’esigenza di concedere il locale scolastico in uso in quanto sede di seggio elettorale;

ESPERITA la procedura di concertazione, attraverso il Gruppo di consultazione sul calendario scolastico, di cui fanno parte la Regione Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l’ANCI Lazio, l’UPI Lazio, le Province, il Comune di Roma, le Organizzazioni di categoria e le Associazioni dei genitori;

RITENUTO di approvare con urgenza il calendario scolastico per l’anno 2011/2012, come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche la programmazione e l’organizzazione delle proprie attività;

RILEVATO che il calendario scolastico di cui all’Allegato “A” afferente al sistema di istruzione è coerente con il monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie dalla citata normativa nazionale e regionale;

all’unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2011/2012, determinato come segue e sintetizzato nell’Allegato “A” che è parte integrante della presente deliberazione:
a) nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di I e II grado, funzionanti nella Regione Lazio, le lezioni hanno inizio il 12 settembre 2011 e terminano il 09 giugno 2012, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche stabilite a livello nazionale, di 207 giorni utili per lo svolgimento delle attività medesime;
b) nella scuola dell'infanzia le attività educative iniziano il 12 settembre 2011 e terminano il 30 giugno 2012 per un totale di 225 giorni;
d) La sospensione delle lezioni è stabilita, oltre che nei giorni delle festività nazionali determinate dal ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nei seguenti periodi:
- 31 ottobre 2011, Ponte del 1° novembre;
- dal 23 dicembre 2011 al 07 gennaio 2012, vacanze natalizie;
- dal 05 aprile 2012 al 10 aprile 2012, vacanze pasquali;
- 30 aprile 2012, ponte del 1° maggio;
e) Fermo restando l’obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni – a cui va equiparata l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali con il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo di cui all’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999 – le Istituzioni Scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica, hanno facoltà di adattare il calendario scolastico regionale, all’interno dei 207 (che si riducono a 206 nell’ipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste lezioni) alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa.
I giorni eccedenti “almeno i 200 giorni obbligatori di lezione” fanno parte integrante del percorso didattico e devono, quindi, essere destinati all’arricchimento dell’offerta formativa, per cui non sono utilizzabili per vacanze o sospensione della didattica.
f) Le deliberazioni relative al calendario scolastico sono assunte dai competenti organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, in parallelo alla definizione del Piano dell’Offerta Formativa, stipulate le opportune intese con gli enti territoriali preposti alla erogazione dei servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti, ecc.) e nel rispetto del CCNL.
2) di stabilire che gli adattamenti possano riguardare la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d’anno scolastico, delle attività educative e didattiche prevedendo, ai fini della compensazione, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno scolastico delle attività educative e didattiche e delle ore di lezione non svolte.
Tutte le Istituzioni Scolastiche devono comunicare entro il 30 giugno 2011 il calendario scolastico adottato per l’anno 2011/2012:
- alla Direzione Regionale “Istruzione, Programmazione dell’Offerta Scolastica, Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili” della Regione Lazio (e-mail fdellagiovampaola@regione.lazio.it) con allegato lo stralcio del verbale e della delibera dell’organo collegiale;
- all’Ufficio Scolastico Regionale (e-mail direzione-lazio@istruzione.it);
- all’Assessorato competente a fornire i servizi per il diritto allo studio del proprio Comune;
Gli adattamenti del calendario, adottati in variazione del presente calendario scolastico regionale, devono essere debitamente motivati, e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all’organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari.
Non sono considerati adattamenti del calendario scolastico e quindi legittime, le riduzioni arbitrarie dei giorni di lezione dai 207 fino ai 200 obbligatori, ad eccezione di quelle attribuibili alla non accessibilità degli edifici per cause di forza maggiore o provvedimento di autorità.
3) Di dare la più ampia diffusione del calendario scolastico regionale 2011/2012 nell’ambito del mondo della scuola e fra i soggetti istituzionali e le famiglie, utilizzando strumenti informativi e forme di divulgazione in collaborazione con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data ampia informazione sul sito regionale SIRIO (www.sirio.regione.lazio.it).
ALLEGATO "A"

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